Rumori in condominio: ora basta il testimone!
Quante volte avete desiderato di far arrivare ad un vostro vicino di casa una sostanziosa disturbi acustici multa per rumori molesti? E se insieme a voi ci fosse anche un vostro amico o un vostro conoscente ad essere infastidito, magari con un registratore in mano? Da questo momento la sua presenza può essere fondamentale.
Scopriamo insieme perché:
Facciamo un attimo un punto legislativo. Il Codice Civile con l’articolo 844 afferma che:“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esaltazioni, i rumori, gli scuotimenti, e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
L’accertamento del limite della tollerabilità deve essere compiuto da un perito e deve essere accuratamente valutato attraverso una strumentazione ad hoc che riesce a misurare che la soglia di decibel che rappresenta il limite tollerabile, considerando il rumore di fondo.
Secondo l’articolo 844 del Codice Civile i mezzi di prova non devono essere di natura esclusivamente tecnica. La Corte di Cassazione con la sentenza 2166/2006 ha sottolineato che:
“è ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo a oggetto fatti accaduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi, e ciò tanto più nell’ipotesi in cui -trattandosi di emissioni discontinue e spontanee- le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.
Il risarcimento si può ottenere anche in questo caso, senza necessità di ulteriore prova.
Fonte: http://blog.condomani.it/?p=1448
Categoria: Studi Legali
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