Il distacco del contatore altrui da parte di altro condomino

Il distacco del contatore altrui da parte di altro condomino

Anna Nicola

Il contatore è bene individuale collegato all’alloggio di appartenenza del condomino. Ma cosa può succedere se un altro condomino stacca questo impianto, non suo? Come può difendersi il condomino titolare del servizio?

In via immediata può agire con l'azione di manutenzione del possesso. Questa è un'azione giudiziaria tesa a tutelare chi ha il possesso di un bene immobile contro turbative o molestie da parte di terzi. Essa può essere esercitata dal proprietario, ma solo se il proprietario è anche possessore del bene al momento della turbativa o molestia. Trattasi di procedimento più veloce rispetto alla rivendicazione, azione volta a tutela della proprietà, stante la diversa prova che occorre fornire, rispettivamente possesso e proprietà. Può instaurarsi entro un anno dalla turbativa.

Questa azione è utilizzabile anche in condominio: quando un singolo condomino tenga comportamenti molesti nei confronti del vicino, altro condomino, comportamenti che invadono il pieno godimento del proprio appartamento e relativi accessori.

Di recente se n è occupata la decisione del Tribunale di Padova, con l’ordinanza del 17 febbraio 2025.

Cosa accadde nella vicenda di specie? Un condomino si doleva della rumorosità del climatizzatore del vicino. Quest'ultimo (dal mese di giugno 2024) si accorgeva che ripetutamente, dopo circa 15 minuti dalla sua accensione del climatizzatore, la corrente elettrica del proprio appartamento si staccava.

Di conseguenza, non comprendendo la ragione, lasciava un cellulare in modalità video nell’area dei contatori.

Da esso si evidenziava che, dopo alcuni minuti, la vicina staccava la corrente elettrica della sua abitazione.

In ragione di questa prova, il condomino titolare dell'impianto di climatizzazione ha svolto l’azione di manutenzione del possesso, chiedendo al tribunale chiedendo la cessazione delle turbative al possesso del proprio immobile.

Domandava di condannare la vicina a non toccare il suo contatore oltre  alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla molestia, per una somma non inferiore a 5.000 €. Ciò perché le interruzioni di elettricità avevano causato danni a tutti gli elettrodomestici della casa, oltre al danno biologico da turbativa poiché il ricorrente si trovava costretto a "scendere al piano terra nei locali contatori per riattivare la corrente elettrica al suo appartamento".

Presentava inoltre denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri.

La resistente si difendeva asserendo di essersi lamentata più volte per la rumorosità del condizionatore e di aver coinvolto l'amministratore di condominio, chiedendo di accertare l'assenza di molestie o turbative al possesso.

Il Tribunale ha rigettato le doglianze alla condomina, avendo l’altro condomino dimostrato il comportamento illecito della vicina con filmati e audio, come detto, per mezzo del suo cellulare lasciato in modalità di videoripresa nel locale contatori.

Si ricorda la differenza tra spoglio e molestia in ambito possessorio: essa concerne la natura dell'aggressione all'altrui possesso.

Lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore; la molestia riguarda l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, rendendolo disagevole e scomodo (Cass. civ., sez. II, 23/10/2018, n. 26787).

Solo per fare un esempio, la canna fumaria sul muro condominiale di un condominio di pregio si raffigura molestia al compossesso del singolo condomino, che può essere oggetto di azione manutenzione, ove venga notevolmente alterata l'estetica del palazzo e turbato il godimento della luce. In ogni caso occorre anche l'animus turbandi, cioè la volontà di chi molesta di procurare una qualche diminuzione del godimento del bene da parte del possessore.

Nel caso esaminato le molestie sono emerse in modo assoluto e chiaro dal filmato del ricorrente.

L’animus è emerso in modo trasparente dal fatto che la resistente abbia agito con coscienza e volontarietà del distacco del contatore.

A nulla rileva l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (Cass. civ., sez. II, 29/11/2004, n. 22414).

La richiesta di risarcimento dei danni avanzata è stata respinta perché chi chiede la tutela possessoria (cioè la protezione del possesso di un bene immobile) e desidera anche ottenere il risarcimento dei danni deve richiedere al giudice (entro il termine previsto dall'articolo 703 c.p.c., quarto comma), la fissazione di un'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Quindi, per ottenere il risarcimento dei danni, è necessario seguire la procedura ordinaria possessoria, non essendo sufficiente la semplice domanda nel contesto della prima fase di tutela possessoria.

Categoria: Studi Legali

Anna Nicola

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