cortile condominiale e veicolo fuori uso

Cortile condominiale con veicolo abbandonato

Avv. Anna Nicola

Ci si domanda se Il condominio abbia il diritto di rimuovere veicoli abbandonati in aree comuni, garantendo la sicurezza e il corretto utilizzo degli spazi, con spese a carico del proprietario dell'auto. A volte può capitare che un condomino utilizzi uno spazio condominiale in modo esclusivo, come nel caso che qui affrontiamo. In generale, i cortili e le aree comuni di un edificio servono per garantire aria e luce agli immobili e concedere l'accesso e la sosta per carico/scarico dai veicoli.

L'articolo 1102 c.c, norma in tema di comunione applicabile al condominio ex art. 1139 c.c., specifica che ciascun condomino può utilizzare gli spazi comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne un uso paritario.

Ne consegue che un veicolo in stato di abbandono in una parte comune lede il diritto degli altri condomini e altera la destinazione del cortile.

L'amministratore deve quindi agire per tutelare i diritti dei condomini, diffidando formalmente il condomino a liberare l'area nel rispetto delle norme condominiali.

Questo compito rientra tra quelli indicati dall'art. 1130 c.c., che configura tra le attribuzioni dell'amministratore quella di compiere gli atti conservativi necessari per il buon mantenimento delle aree e delle strutture comuni.

Ciascun condomino ha diritto a fruire degli spazi comuni senza subire pregiudizi derivanti dalla presenza di beni non funzionanti o abbandonati di altri soggetti.

Principio ripreso dalla decisione del Tribunale di Tempio Pausania del 4 aprile 2025 n. 218.

La fattispecie concerne l’azione promossa dal condominio contro il proprietario di un veicolo abbandonato, lasciato da oltre tre anni nell'area di parcheggio condominiale.

Il condominio ha rilevato di essere il proprietario dell’area parcheggio, che l'auto apparteneva a un individuo estraneo al condominio, viste le verifiche effettuate durante le assemblee condominiali, dove si è venuti a conoscenza che questo soggetto non era contemplato nell'anagrafica condominiale, né conosciuto dai condomini.

Questi è stato identificato con il certificato del PRA.

Il condominio ha messo in rilievo che, oltre a occupare abusivamente uno spazio riservato al parcheggio delle auto dei condomini, il veicolo rappresentava anche un pericolo, perché spogliato di tutte le sue componenti funzionali, mentre all’interno erano presenti liquidi potenzialmente infiammabili, aumentando i rischi per la sicurezza degli altri veicoli e delle persone.

Nonostante la diffida del condominio, questo soggetto non ha fatto alcunchè per togliere la macchina.

Il condominio ha quindi deciso di rivolgersi al giudice per risolvere la situazione.

Data la condizione del veicolo, il condominio ha chiesto l'autorizzazione a procedere direttamente con lo smaltimento, anticipando i costi necessari, stimati intorno a € 170 (esclusi eventuali spese aggiuntive).

Inoltre, ha domandato la condanna del proprietario del veicolo al rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento e al risarcimento dei danni causati, da quantificarsi in maniera equitativa in base alla gravità del disagio arrecato. Il Tribunale ha accolto la domanda.

Il Tribunale ha evidenziato come detta "carcassa" per le condizioni in cui versava era un pericolo per i condomini e per chiunque altro potesse passare per il cortile ed ha altresì condannato il proprietario alla rimozione dal cortile dell'autoveicolo. Ove questi non dovesse ottemperare, ha disposto che il condominio avrà il permesso di rimuovere il veicolo e il proprietario dovrà pagare tutte le spese associate alla rimozione.

In base alla disciplina di cui all'art. 3 del dlgs. n. 209 del 2003, deve essere considerato "fuori uso" e, quindi, rifiuto, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Cass. pen., sez. III, 17/12/2024, n. 40747.

Le normative europee stabiliscono che un'auto giunta a fine vita deve essere privata di tutte le componenti pericolose, in particolare dei liquidi presenti nel motore e negli impianti.

Prima di procedere allo smaltimento, occorre eliminare sostanze come l'olio dei freni, quello del motore, i liquidi refrigeranti e i detergenti, poiché possono causare danni ambientali se dispersi in modo improprio, definibili rifiuti speciali, con regole precise per il loro deposito, trasporto e smaltimento.

È obbligatorio garantire che ogni passaggio sia tracciabile e conforme alle normative ambientali, evitando il rischio che materiali pericolosi vengano gestiti in modo non corretto.

Vi è poi la fattispecie di reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b del dlgs. 152/2006, per la condotta del soggetto che abbia abbandonato o depositato in modo incontrollato veicoli a fine vita, quindi, fuori uso, essendo tali veicoli, ancorché muniti di targa, qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante la eliminazione dei materiali inquinanti (Cass. pen., sez. III, 10/09/2009, n. 35134).


 

Categoria: Studi Legali

Anna Nicola

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